Deuteronomio 24

1. Quand’uno avrà preso una donna e sarà divenuto suo marito, se avvenga ch’ella poi non gli sia più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, e scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa sua,
2. s’ella, uscita di casa di colui, va e divien moglie d’un altro marito,
3. e quest’altro marito la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via di casa sua, o se quest’altro marito che l’avea presa per moglie viene a morire,
4. il primo marito che l’avea mandata via non potrà riprenderla per moglie dopo ch’ella è stata contaminata; poiché sarebbe un’abominazione agli occhi dell’Eterno; e tu non macchierai di peccato il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità.
5. Quando un uomo si sarà sposato di fresco, non andrà alla guerra, e non gli sarà imposto alcun incarico; sarà libero per un anno di starsene a casa, e farà lieta la moglie che ha sposata.
6. Nessuno prenderà in pegno sia le due macine, sia la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita.
7. Quando si troverà un uomo che abbia rubato qualcuno dei suoi fratelli di tra i figliuoli d’Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e l’abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte; così torrai via il male di mezzo a te.
8. State in guardia contro la piaga della lebbra, per osservare diligentemente e fare tutto quello che i sacerdoti levitici v’insegneranno; avrete cura di fare come io ho loro ordinato.
9. Ricordati di quello che l’Eterno, il tuo Dio, fece a Maria, durante il viaggio, dopo che foste usciti dall’Egitto.
10. Quando presterai qualsivoglia cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno;
11. te ne starai di fuori, e l’uomo a cui avrai fatto il prestito, ti porterà il pegno fuori.
12. E se quell’uomo è povero, non ti coricherai, avendo ancora il suo pegno.
13. Non mancherai di restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello, e benedirti; e questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi dell’Eterno, ch’è il tuo Dio.
14. Non defrauderai il mercenario povero e bisognoso, sia egli uno de’ tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, entro le tue porte;
15. gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole; poich’egli è povero, e l’aspetta con impazienza; così egli non griderà contro di te all’Eterno, e tu non commetterai un peccato.
16. Non si metteranno a morte i padri per i figliuoli, né si metteranno a morte i figliuoli per i padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato.
17. Non conculcherai il diritto dello straniero o dell’orfano, e non prenderai in pegno la veste della vedova;
18. ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto, e che di là, ti ha redento l’Eterno, l’Iddio tuo; perciò io ti comando che tu faccia così.
19. Allorché, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche manipolo, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle tue mani.
20. Quando scoterai i tuoi ulivi, non starai a cercar le ulive rimaste sui rami; saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova.
21. Quando vendemmierai la tua vigna, non starai a coglierne i raspolli; saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova.
22. E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando che tu faccia così.

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